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La legge sulle aree protette

Prima grande legge italiana sulla conservazione diretta della natura, la legge quadro sulle aree protette, approvata dal Parlamento nel dicembre del 1991, rappresenta una svolta per la storia della conservazione della natura nel nostro Paese. La legge giunse infatti dopo decenni di tentativi di ottenere un sistema giuridico adeguato per la conservazione dello straordinario patrimonio di parchi e riserve che erano pur presenti nel nostro territorio nazionale.

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“La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese”. L’articolo 1 aiuta a comprendere il valore e la finalità di questa “legge quadro” (e dunque delle aree protette), che è quello di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale italiano (specie e habitat, ma anche beni storico-architettonici) e i territori che lo ospitano attraverso quattro linee generali di azione: la conservazione, la gestione, la conoscenza-educazione, il ripristino degli equilibri idraulici e idrogeologici.

I 38 articoli della legge, divisi in quattro Titoli, partono dai principi generali sanciti dal Titolo Primo, dalle già citate finalità della legge (articolo 1) alla classificazione delle aree naturali protette (articolo 2) alle misure di salvaguardia (articolo 6) e incentivazione (articolo 7).

Il Titolo Secondo è dedicato alle Aree protette di rilievo nazionale: le modalità di istituzione (articolo 8), la normativa per Ente, Comunità, Regolamento e Piano del Parco (articoli 9, 10, 11 e 12), le norme per Riserve statali e aree marine protette.

Il Titolo Terzo tratta il tema delle Aree protette regionali, a partire dall’articolo 22 che definisce le “norme quadro” entro cui le regioni possono e  devono operare.

Infine, il Titolo Quarto riporta, tra l’altro, gli aspetti sanzionatori (articolo 30), le norme sulle aree contigue (articolo 32), la relazione sullo stato di applicazione della legge (articolo 33) e varie norme transitorie.

Al di là del dettaglio, l’importanza della legge 394/1991 sta nell’aver affermato la concreta necessità di sottoporre a protezione dinamica lo straordinario patrimonio naturale italiano e persino internazionale (la 394 considera aree protette anche quelle generate da convenzioni e normative internazionali quali ad esempio i siti della rete Natura 2000 o le aree Ramsar), fino ad allora esposto ad abusi e a forme insostenibili e talvolta distruttive di sfruttamento. Un protezione dinamica, si diceva, fondata sull’utilizzo di strumenti innovativi quali la Carta della Natura (articolo 3, comma 3) o sullo sviluppo di studi e ricerche finalizzate alla conoscenza e alla conservazione della natura, nonché ad un sistema di concertazione permanente tra portatori di interessi istituzionali e sociali.

Una buona legge, dunque, che va di pari passo con un impegno continuo da parte delle istituzioni per una sua più stringente applicazione e per l'integrazione di questa norma con altri aspetti della strategia conservazionistica, anche in considerazione dell’avanzamento delle conoscenze e degli impegni assunti dall’Italia in tema di tutela della biodiversità.