Direttive Uccelli e Habitat - Uccelli da proteggere

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Direttive Uccelli e Habitat

Pilastri della normativa naturalistica comunitaria, le direttive Uccelli e Habitat rappresentano i massimi riferimenti per gli Stati membri dell’Unione Europea in materia di conservazione degli uccelli, della fauna in generale, della flora e degli habitat naturali. In breve, della biodiversità nel nostro continente.

La direttiva 79/409 detta Uccelli  viene adottata il 2 aprile del 1979 dall’allora Comunità Economica Europea (CEE) con il fine di conservare “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri”, ponendo l’obbligo agli Stati membri di mantenere o adeguare le specie e le popolazioni di uccelli in uno stato di conservazione favorevole e di approfondire le conoscenze sulle specie stesse, al fine della loro tutela.

Allocco degli Urali, di L. Ardena

In generale, la Direttiva Uccelli protegge tutte le specie di uccelli selvatici, sia attivamente (ad esempio attraverso la creazione di Zone di protezione speciale, con adeguate misure di conservazione. In una parola le ZPS), sia “passivamente”, mediante una serie di divieti: di cattura, uccisione, distruzione dei nidi, detenzione di uova e di esemplari vivi o morti, disturbo ingiustificato o eccessivo.

Solo in alcuni casi, regolati dagli articoli 6, 7 e 9, a questi divieti si può derogare, sebbene a determinate condizioni. In tale contesto si colloca ad esempio l’attività venatoria, che (come altre forme di prelievo di uccelli selvatici) è concessa nella misura in cui risulta sostenibile, cioè tale da non pregiudicare la conservazione di specie e popolazioni di uccelli.

Restano tuttavia intangibili alcuni divieti, tra cui ad esempio quello di caccia a qualsiasi specie durante le fasi riproduttive e di migrazione pre-riproduttiva. Allo stesso modo, la Direttiva vieta i metodi di cattura “non selettivi” e cosiddetti “di larga scala”, elencando tali metodi all’Allegato IV della direttiva stessa.

La direttiva incoraggia inoltre gli Stati membri a promuovere studi e ricerche per la protezione degli uccelli (articolo 10) e prevede un’attività di scambio informativo tra Stati e Commissione europea (vari articoli) al fine di mantenere sempre aggiornate le parti.

Importante l’articolo 14, che specifica come quelle previste dalla direttiva siano misure di protezione minime, che valgono per tutti e non sono derogabili ma lasciano aperta agli Stati membri la possibilità di adottare misure di protezione più rigorose.

Di grande rilievo, infine, i cinque  Allegati della direttiva. Il primo (I) elenca le specie prioritarie, per le quali sono previste misure speciali di conservazione. Il secondo (II) è diviso in due sezioni, di cui la prima indica le specie cacciabili su tutto il territorio dell’Unione europea e la seconda le specie cacciabili nel solo Stato dove sono espressamente indicate. Il terzo (III) Allegato regolamenta la commercializzazione delle specie di uccelli selvatici ivi riportate, mentre il quarto (IV) elenca i metodi vietati per la cattura degli uccelli (trappole, reti, vischio, fucili a ripetizione con più di tre colpi, caccia da veicoli, ecc.).

Infine l’importate Allegato quinto (V), che identifica le più importanti aree di attività e ricerca, finalizzate alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli, in cui gli Stati membri devono impegnarsi (elenchi nazionali delle specie a rischio, censimento degli uccelli migratori, inanellamento, sviluppo di metodi ecologi per prevenire danni da avifauna, sviluppo di metodi per verificare l’impatto della caccia sulle popolazioni di uccelli ecc.).

Secondo pilastro (in ordine di tempo) della conservazione della natura in Europa, la direttiva 92/43 CEE, detta Habitat, viene adottata nel 1992 con lo scopo di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri”.

In sostanza, la direttiva Habitat intende “assicurare il mantenimento o il ripristino di flora, fauna e habitat naturali di interesse comunitario in uno stato di conservazione favorevole.

Divisa in nove titoli, la direttiva si apre con il titolo delle Definizioni  (cosa si intende con termini quali Conservazione , Habitat naturale , Specie prioritaria  ecc.), ma sono i due titoli successivi, Conservazione degli habitat naturali e degli habitat di specie  e Tutela delle specie  a rappresentare il cuore della direttiva. Grande, peraltro, è la rilevanza di queste sezioni della direttiva con la conservazione degli uccelli, perché è qui che la direttiva Habitat istituisce la rete Natura 2000  e afferma le misure, le attività, le azioni che gli Stati membri devono porre in essere per la tutela della natura.

Ricerca, informazione e vari aspetti gestionali sono l’oggetto del resto della direttiva, che è completata da una serie di fondamentali Allegati che contribuiscono a definire in modo dettagliato le sue competenze: l’Allegato I identifica in modo tassativo gli habitat naturali di interesse comunitario che giustificano l’istituzione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). L’Allegato II propone, allo stesso scopo, un parallelo elenco di specie. I successivi Allegati affiancano al concetto di ZSC quello preliminare di SIC (Sito di Importanza Comunitaria), e propongono ulteriori tassonomie di quelle specie animali e vegetali di interesse comunitario (uccelli e non) che “necessitano di una protezione rigorosa” o che “possono essere soggette a misure gestionali”. Infine, anche in questo caso, l’elenco dei metodi di cattura, uccisione e trasporto vietati.