GALLINELLA D'ACQUA - Uccelli da proteggere

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Specie protette dalla Direttiva UccelliSpecie protette dalla Direttiva Uccelli
Specie particolarmente protette dalla Direttiva UccelliSpecie particolarmente protette dalla Direttiva Uccelli
 

Specie protette dalla Direttiva UccelliGALLINELLA D'ACQUA

NOME SCIENTIFICO: Gallinula chloropus
 

Il nome scientifico di questa specie deriva dal colore verde della parte terminale delle zampe (da chloros, verde, e da pous, piedi). Il nome “Gallinella d’acqua” è dovuto invece, probabilmente, alla somiglianza di questo uccello con una piccola gallina, appunto, sia per la sua fisionomia sia per i suoi atteggiamenti. Gli individui di questa specie infatti spesso compiono, nuotando, un particolare movimento del collo e del capo. Piumaggio nero e becco rosso brillante sono i suoi tratti distintivi, oltre ad una tipica “giarrettiera” rossa presente sulle zampe. In volo è goffa e, prima di “librarsi” nell’aria, compie una piccola corsa sulla superficie dell’acqua…

Prospettive

Le principali considerazioni formulate sulla Gallinella d’acqua sono basate su studi condotti su scala locale. In generale la specie risulta ben monitorata, anche se sono ancora poco conosciuti gli andamenti specifici relativi all’abbondanza delle popolazioni. Sulla base delle informazioni disponibili si propone un Valore di Riferimento Favorevole (FRV) pari a 7 coppie per km quadrato: un dato che si riferisce ad ambienti che si sviluppano lungo corsi d’acqua (fiumi, canali). Nelle zone umide di piccole dimensioni (o medio-piccole), tale valore scende a 5 coppie per ettaro, per diminuire ulteriormente nelle aree più ridotte (per zone umide di qualche decina di ettari anche una densità di 2 coppie per ettaro può essere considerata soddisfacente).

Nonostante qualche situazione locale non favorevole alla specie, nel complesso lo stato di conservazione della Gallinella d’acqua può essere ritenuto soddisfacente. È utile mantenere margini di vegetazione acquatica presso i corpi idrici anche minori (es. fossi in ambiente agricolo) ed evitare operazioni di pulizia di argini e fossati in periodo riproduttivo.

Per quanto riguarda la persecuzione diretta, andrebbe monitorato il rispetto scrupoloso della legislazione venatoria nazionale e comunitaria che vieta la caccia in periodo riproduttivo e nelle fasi immediatamente successive. Nonostante il fatto che la popolazione nidificante in Italia presenti uno stato di conservazione favorevole, devono comunque essere tenuti in considerazione anche gli effetti “indiretti” dell’attività venatoria – già richiamati dalla Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva Uccelli – ossia il problema del disturbo alle specie sia in avvio quanto in chiusura della stagione di caccia in ambienti particolarmente delicati quali appunto le zone umide.

Si ritiene, più in particolare, che attualmente il prelievo venatorio sulla specie in Italia (terza domenica di settembre, 31 gennaio) non sia compatibile con il mantenimento, nel medio periodo, di un buono stato di conservazione della popolazione nidificante nel nostro Paese. Pertanto, tale attività andrebbe limitata al periodo compreso tra il 10 ottobre e il 31 dicembre.