CANAPIGLIA - Uccelli da proteggere

Vai ai contenuti principali
Uccelli da proteggere
 
Specie protette dalla Direttiva UccelliSpecie protette dalla Direttiva Uccelli
Specie particolarmente protette dalla Direttiva UccelliSpecie particolarmente protette dalla Direttiva Uccelli
 

Specie protette dalla Direttiva UccelliCANAPIGLIA

NOME SCIENTIFICO: Anas strepera
 

Schiva e poco rumorosa, la Canapiglia ama le acqua tranquille, dove talvolta si accompagna discretamente ad altre anatre. Nidificante in Italia da meno di quarant'anni, trova rifugio nella vegetazione ripariale di laghi, stagni e lagune, uscendo allo scoperto soprattutto nelle ore notturne per cercare in superficie il suo cibo preferito: piante acquatiche strappate dai fondali da altre specie

Prospettive

Non siamo in grado, a oggi, di calcolare un Valore di Riferimento Favorevole (FRV) per questa specie, presente in Italia da circa un trentennio ma con un popolazioni dall'andamento imprevedibilmente variabile, soggette a notevoli differenze tra un anno e l'altro. Sono pochi, in particolare, i dati sinora raccolti sulla Canapiglia come specie nidificante, mentre ne è ben monitorato lo svernamento.

Le prime colonie di Canapiglia in Italia risalgono alla metà degli anni Settanta, eppure il numero delle coppie nidificanti ha subito nel tempo dilatazioni seguite da improvvise contrazioni. Più stabile la popolazione svernante, che conta tra i 6 e gli 8mila individui, pur con un'accertata tendenza alla diminuzione registrata nel corso dell'ultimo decennio del secolo scorso.

Interventi utili alla conservazione della specie nel nostro Paese devono comprendere la salvaguardia degli ambienti umidi e la limitazione di qualsiasi attività che possa recare disturbo agli individui, specialmente durante la riproduzione. Tra i provvedimenti consigliati, a tal proposito, avrebbe grande rilievo un'adeguata regolamentazione della caccia, in applicazione dell'articolo 7 della Direttiva Uccelli, che impone il divieto in tale periodo dell'anno.

Tenendo conto dell'attuale, cattivo stato di conservazione della specie a livello nazionale e anche alla luce di quanto prescritto da un'altra direttiva – la n. 79/409/CEE – sarebbe quindi opportuno consentire l'attività venatoria nel solo periodo compreso tra il 10 ottobre e 31 dicembre, limitando in tal modo anche l'azione di disturbo sugli individui svernanti impegnati nella ricerca di cibo in vista della migrazione di ritorno.